
La c.d. variante SUAP dal punto di vista contenutistico è una variante urbanistica del tutto analoga a quelle “ordinarie”: la differenza consiste nelle premesse e nel procedimento. L’esito favorevole della conferenza di servizi tuttavia non vincola il Consiglio comunale, anche se l’eventuale diniego di approvazione della variante deve fondarsi su di una adeguata istruttoria e soprattutto deve essere supportato da idonea motivazione (Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2025, n. 9336).
Il caso di specie Con delibera di Consiglio comunale un Comune convalida una precedente deliberazione consiliare, atti mediante i quali il Comune ha negato l’approvazione di una variante c.d. S.U.A.P.
In primo grado il Tar Marche ha annullato la delibera consiliare di convalida.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune.
Un passo indietro Presupposti e procedimento della variante SUAP sono disciplinati dall’art. 8 D.P.R. n. 160/2010.
Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. L n. 241/1990.
Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in seno alla conferenza, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
I lavori di cui al progetto approvato sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001.
Nel merito L’appello è accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado.
Il Comune con il provvedimento di convalida ha:
- espressamente motivato ed esplicitato la propria contrarietà ad un percorso di variante “puntuale” anziché “generale” ritenuta preferibile e soprattutto
- chiarito l’impatto sul territorio della deroga alla disciplina delle altezze;
- evidenziato che analoghe proposte di variante sono state tutte respinte.
Inoltre il fatto che le risultanze procedimentali siano favorevoli dal punto di vista tecnico giuridico non può vincolare il Consiglio Comunale ad una scelta di merito circa la modalità di intervento sul PRG vigente (variante puntuale o generale): trattandosi di variante urbanistica, la posizione del privato rispetto a modifiche in melius della pianificazione urbanistica è di mera aspettativa di fatto.
Infine, neppure l’esito positivo della conferenza di servizi può far sorgere in capo al soggetto istante una posizione di aspettativa qualificata idonea a condizionare la decisione del Consiglio Comunale, decisione che resta connotata da amplissima discrezionalità anche in ragione delle presenza di valutazioni espressione dell’indirizzo politico amministrativo di maggioranza che sfuggono al sindacato giurisdizionale laddove non manifestamente abnormi o irragionevoli.







