
Ai Comuni è consentito individuare criteri localizzativi in negativo degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura, ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei in quanto, da un lato, l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, dall’altro lato, i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, profilo che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4075).
Perché è importante Viene chiarito che sussistono dei limiti entro cui i Comuni possono intervenire nella pianificazione territoriale riguardante gli impianti di telefonia mobile, con un confine netto tra competenze comunali e statali in materia.
Il caso di specie Un Comune ha negato a un operatore telefonico l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base su un terreno privato, nonostante il parere favorevole dell’agenzia ambientale regionale. Il diniego si fonda sulla non conformità dell’impianto alla pianificazione comunale, che prevedeva l’installazione solo in specifiche aree del territorio.
Riferimenti normativi
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- art. 8 della L. n. 36/2001.
Per approfondire L’installazione di una stazione radio base può incontrare diversi limiti e vincoli, come ad esempio vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Tuttavia, anche in presenza di un vincolo paesaggistico, l’autorità preposta alla tutela del vincolo non può opporre un diniego motivato in maniera apodittica o generica.







