
Nei procedimenti ex art. 49 D. Lgs. n. 259/2003 la richiesta di integrazione istruttoria ha effetto interruttivo del termine di definizione del procedimento solo se tempestiva, cioè se adottata entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, e solo qualora abbia ad oggetto documentazione che può pretendersi dall’operatore economico (nella fattispecie la richiesta di integrazione istruttoria è intervenuta a quasi un mese di distanza e aveva ad oggetto una polizza fideiussoria; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2026, n. 1272).
La controversia Una Società operante nel settore delle telecomunicazioni presenta istanza ex art. 49 D. Lgs. n. 259/2003 (CCE):
- meno di un mese dopo il Comune evade l’istanza chiedendo alla Società di integrare la documentazione con una polizza fideiussoria e la planimetria dell’intervento.
- la società trasmette solo quest’ultima e contesta l’obbligo di presentare la polizza.
- successivamente il Comune emette preavviso di diniego, mentre la Società sostiene la formazione del titolo autorizzativo per silenzio-assenso.
- il Comune diffida quindi l’operatore dall’eseguire i lavori per presunta difformità al Regolamento Comunale e irroga una sanzione alla ditta appaltatrice.
- la società ricorre al TAR per far accertare l’intervenuto silenzio-assenso e l’inefficacia degli atti e delle sanzioni adottati dall’amministrazione.
Il TAR respinge il ricorso e la Società propone appello.
La decisione L’appello è accolto.
Il Consiglio di Stato afferma che nel caso di specie non è intervenuto alcun valido atto interruttivo del termine di 30 giorni fissato per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze ex art. 49 del D. L.vo n. 259/2003:
- il silenzio si forma indipendentemente dalla conformità, o meno, della istanza alla disciplina sostanziale;
- il termine fissato dal legislatore per la conclusione dei procedimenti ex art. 44 e 49 CCE può essere interrotto solo nei casi in cui tale effetto sia previsto dalla norma;
- l’idoneità interruttiva del termine deve escludersi quando le richieste di integrazione istruttoria del responsabile del procedimento abbiano ad oggetto documenti che non possano essere pretesi dall’operatore di telecomunicazioni;
- il termine a disposizione del responsabile del procedimento per chiedere integrazioni istruttorie deve considerarsi tassativo, dunque una richiesta tardiva non produce più l’effetto interruttivo del termine per la definizione del procedimento (e, correlativamente, per la formazione del silenzio assenso).
Per approfondire Sul rapporto tra infrastrutture di telecomunicazione e poteri regolatori degli enti locali, si rinvia alla lettura dell’articolo Telefonia mobile e pianificazione urbana: i limiti ai poteri dei Comuni secondo il Consiglio di Stato.







