
Il termine assegnato dall’ordinanza al privato per provvedere alla demolizione o alla rimozione in pristino non decorre fino a che l’immobile rimane sotto sequestro (Consiglio di Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003).
Perché è importante L’autore dell’abuso non è onerato dal richiedere il temporaneo dissequestro del bene onde ottemperare all’ordinanza di demolizione.
Il caso di specie
- La polizia municipale sequestra dei manufatti
- Segue il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP
- Il comune emette ordinanza di demolizione
- Il comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione
- L’ente locale irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-bis dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001
Per approfondire La sentenza in commento (Consiglio di Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003) aderisce all’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione è legittima ma il termine di esecuzione rimane sospeso per tutta la durata del sequestro. Sussistono tuttavia altri due orientamenti:
- secondo il primo, l’ordine di demolizione adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto da vizio di nullità per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, ossia la possibilità dell’oggetto (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431)
- per il secondo orientamento è onere del destinatario dell’ordinanza di demolizione domandare il dissequestro del bene al fine di ottemperare all’ordinanza (Consiglio di Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950).







