Segnalazione Certificata d’Inizio Attività – SCIA. Termine di inizio dei lavori.

Poiché la legge non prevede alcun termine di inizio dei lavori oggetto di segnalazione certificata (semplice, e non alternativa al p.d.c.), non è possibile applicare in via analogica la disposizione dettata con esclusivo riferimento alle opere richiedenti il previo rilascio di permesso di costruire, che impone che esse abbiano inizio nel termine di un anno (Tar Campania, Napoli, sez. II, 29.01.2026, n. 588).

Il caso di specie La controversia ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune ha disposto la sospensione dei lavori in corso di esecuzione presso l’immobile dei ricorrenti, ritenendo gli stessi non sorretti da un adeguato titolo abilitativo, rigettando, di poi, la richiesta di ritiro in autotutela delle determinazioni in proposito assunte.

La controversia riguarda in particolare:

  • la tempestività della richiesta di proroga degli effetti del titolo edilizio (SCIA per manutenzione straordinaria) avanzata dagli interessati ai sensi dell’art.10-septies D.L. 21/2022;
  • l’idoneità del titolo a legittimare gli interventi posti in essere.

Nel merito il Tar accoglie il ricorso.

Sul termine di inizio dei lavori La specifica disciplina dell’attività edilizia assoggettata al regime della SCIA non reca alcuna indicazione relativa a un termine decadenziale di avvio dei lavori.

Il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:

“l’assenza di una previsione del termine di avvio dei lavori per il caso di SCIA, tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell’attività edilizia che informa le disposizioni sulla SCIA, non può essere colmata con l’applicazione in via di analogia legis di una disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica, con ciò dovendosi quindi revocare in dubbio, in ragione della differenziazione delle fattispecie regolate, anche la eadem ratio”

Non essendo intervenuta alcuna decadenza per il mancato inizio dei lavori (come invece sostenuto dal Comune) la richiesta di proroga del termine di conclusione di essi ai sensi dell’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 è tempestiva.

Sull’idoneità del titolo a legittimare gli interventi Il Tar ricorda che il mero rifacimento del solaio tramite la rimozione e la relativa sostituzione con altri materiali, che non implichi nuove superfici e nuovi volumi, deve essere ricondotto nell’alveo della manutenzione straordinaria, come tale soggetta a SCIA.