
La decadenza dalle tariffe incentivanti può essere disposta dal GSE solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della L. 241/1990; il limite temporale all’esercizio del potere di annullamento è stato introdotto dal D.L. 76/2020, conv. con mod. nella L. 120/2020, in vigore dal 17 luglio 2020 ed è quindi da tale data che decorre il termine di 18 mesi (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 5 giugno 2025, n. 10992).
Perché è importante Applicandosi l’art. 21-nonies, ne deriva che anche il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi è limitato nel tempo, dovendo inoltre ricorrere le ragioni di interesse pubblico e il bilanciamento con l’interesse dei destinatari e dei controinteressati.
Il caso di specie Nel 2012 il ricorrente richiede l’ammissione dei benefici di cui al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia).
Nel 2020 il GSE (Gestore Servizi Energetici) dispone la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia, sull’assunto che l’impianto fotovoltaico installato non sarebbe conforme alla normativa tecnica.
Un passo indietro L’art. 56 D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020, ha novellato l’art. 46 del D. Lgs. n. 28/2011 che disciplina i poteri di controllo e sanzionatori spettanti il GSE.
In seguito alla novella, l’art. 46 comma 3 D.Lgs. 28/2011 prevede ora espressamente che il GSE può disporre la decadenza dagli incentivi solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies L. 241/90.
Peraltro lo stesso art. 21-nonies L. 241/1990 è stato modificato più volte:
- fino al 2015 il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies L. 241/90 poteva essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, entro un termine ragionevole;
- con L. 124/2015 il termine ragionevole ha ceduto il passo ad un termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio;
- in seguito con D.L. 77/2021, conv. con mod. nella L. 108/2021, il legislatore ha ridotto il termine di ulteriori sei mesi.
Nel merito Il ricorso è rigettato.
Secondo il Tar Roma, poiché il limite temporale all’esercizio del potere del GSE di cui all’art. 42 D.Lgs. 28/2011 è stato introdotto dall’art. 56 D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020, in vigore dal 17 luglio 2020 – mentre, antecedentemente, tale limite non sussisteva – è da tale data che decorre il termine relativamente ai provvedimenti adottati prima della medesima data.
Il Tar Roma individua tre diversi ipotesi:
- provvedimenti di primo grado adottati dal GSE fino al 17 luglio 2020: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti da tale data;
- provvedimenti di primo grado adottati dal GSE fra il 18 luglio 2020 e il 31 maggio 2021: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento;
- provvedimenti di primo grado adottati dal GSE a partire dal 1 giugno 2021: si applica il termine di dodici mesi, decorrenti anche in questo caso dall’adozione del provvedimento.
Nel caso di specie:
- si ricade nell’ipotesi sub 1, sicché il provvedimento decadenziale avrebbe dovuto essere adottato entro il 17 gennaio 2022,
- Il GSE ha adottato il provvedimento decadenziale il 30.11.2020 (ricevuto dal ricorrente il 7.12.2020) ed ha quindi rispettato il termine.







