PNRR e paesaggio: no al diniego generico per impianti telefonia mobile

In materia di autorizzazione paesaggistica concernenti impianti di telefonia mobile è illegittimo il parere negativo reso in sede di conferenza di servizi che si limiti al richiamo generico delle norme del piano paesaggistico, senza una concreta istruttoria. L’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni di incompatibilità paesaggistica, tenendo conto anche degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell’opera, specialmente se finanziate con fondi PNRR, e delle eventuali misure di mitigazione prospettate dal proponente (Tar Toscana, Firenze, sez. I, 15 gennaio 2025, n. 29).

Perché è importante Le Soprintendenze non possono limitarsi a ciclostilare le norme di piano o ripetere formule generiche o apodittiche ovvero a richiamare pareri di altre amministrazioni, specialmente qualora l’intervento sia finanziato con fondi PNRR.

Il caso di specie Una società impugna il diniego di autorizzazione da parte di un Comune alla realizzazione di un’infrastruttura 5G ai sensi dell’art. 44 Codice delle comunicazioni elettroniche, finanziata con fondi PNRR nell’ambito del Piano “Italia 5G”, in un’area soggetta a vincoli paesaggistici.

Un passo indietro Poiché la realizzazione della stazione radio base è parte del progetto “Italia 5G” finanziato con fondi PNRR, la competenza a pronunciarsi sulla compatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistici, esprimendo nell’ambito della conferenza di servizi il parere vincolante previsto dall’art. 146, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004, spetta alla Soprintendenza speciale.

Per approfondire Tuttavia, in assenza di vincoli paesaggistici, sussistono dei limiti entro cui i Comuni possono limitare la localizzazione degli impianti di telefonia.