
Non è possibile ritenere un intervento edilizio incompatibile con un vincolo paesaggistico panoramico (art. 136 comma 1 lett. b) D.Lgs. 42/2005) in quanto visibile solo dall’alto.
La mera visibilità dell’opera dall’alto, slegata dalla presenza di particolari punti di osservazione sopraelevati, accessibili da un comune osservatore, non è sufficiente a ritenere l’intervento edilizio interferente con i valori paesaggistici protetti dal vincolo (Cons. St. sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6893).
Perché è importante Diversamente opinando, cioè ove la visibilità dall’alto fosse considerata ex se in contrasto con il vincolo, si impedirebbe ogni forma di edificazione: il vincolo, da panoramico, diverrebbe di inedificabilità assoluta.
Il caso di specie Con il ricorso di primo grado, il ricorrente ha richiesto l’annullamento del parere negativo reso, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004, dalla competente Soprintendenza, nonchè il provvedimento del Comune che ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina.
Il Tar ha rigettato il ricorso.
Nel merito Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e accoglie l’appello.
In primo luogo, il Collegio censura la motivazione del parere reso dalla Soprintendenza, in quanto l’atto non illustra per quale ragione il progetto edilizio contrasti con le varie prescrizioni e, dunque, interferisca con i valori protetti dal vincolo.
In secondo luogo, il vincolo protegge, ex art. 136, co. 1, lett. d), d.lgs. 42/2004, le “bellezze panoramiche”:
- La piscina è inserita in un giardino perimetrato da una siepe e contornato da alberi, dunque notevolmente occultato allo sguardo del comune osservatore;
- l’unica visuale da cui la piscina è percepibile è quella dall’alto e non sussistono punti di osservazione accessibili al comune osservatore;
- Il valore protetto dal vincolo, ossia il panorama, non comporta che sia tutelata la visibilità da ogni punto di osservazione, anche solo dall’alto.
Per approfondire Talvolta le amministrazioni si limitano a ciclostilare le norme del piano paesaggistico o ad esprimere valutazioni stereotipate.
Tuttavia, in presenza di un vincolo paesaggistico, l’autorità preposta alla tutela del vincolo non può opporre un diniego motivato in maniera apodittica o generica.







