
Nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del d.p.r. 30/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo l’amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti (Tar Toscana, Firenze, sez. III, 26.11.2025, n. 1896).
Il caso di specie Parte ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio dell’attestazione relativa alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire.
La decisione Il Collegio ricorda che:
- la presenza di un vincolo paesaggistico non osta alla formazione del titolo tacito allorchè l’istante abbia separatamente acquisito l’autorizzazione paesaggistica trasmettendola al comune e siano decorsi i termini di legge a decorrere da tale comunicazione;
- la formazione del silenzio assenso non può essere esclusa per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento:
Il Tar Toscana respinge anche l’eccezione del Comune secondo cui il provvedimento tacito sarebbe decaduto non avendo parte ricorrente dato inizio ai lavori entro un anno dalla sua formazione.
Il Collegio non accoglie l’eccezione perché:
- la decadenza del permesso edilizio per mancato inizio e fine dei lavori entro i termini di legge opera solo se formalmente dichiarata;
- nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo l’amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti.
Per approfondire La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recepisce il suddetto indirizzo pretorio circa la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso in caso di immobili soggetti a vincolo.
La L. n. 182/2025 entrerà in vigore il 18 dicembre 2025.
L’art. 40 della L. n. 182/2025 prevede che:
“ 1. All’articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”.







