
Il Tar Puglia, Bari, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 9 ha affermato che la comunicazione di avvio del procedimento deve precedere l’ordinanza di demolizione:
- qualora la fattispecie concreta richieda particolare approfondimento, non vi siano ragioni di alcuna urgenza e la repressione dell’illecito edilizio non sia ineluttabile, l’amministrazione deve attivare il contraddittorio con il cittadino, secondo i principi di collaborazione e buona fede;
- in particolare, per gli abusi risalenti nel tempo, la comunicazione di avvio del procedimento consente di meglio approfondire l’epoca della costruzione;
- ne deriva che il principio secondo cui l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento conosce un correttivo nei casi di abuso per parziale difformità ovvero per variazione essenziale, ove fosse controversa e controvertibile in punto di fatto e/o di diritto l’entità della stessa variazione e fosse quindi necessario condurre un apposito accertamento specifico;
- il dialogo tra amministrazione e cittadino contribuisce a una repressione proporzionata e non eccessiva, in quanto il rispetto del diritto di proprietà richiede che le sanzioni siano sempre attagliate al caso concreto, tali da renderle cioè non smisurate o eccessivamente invasive.
Perché è importante La sentenza si discosta dall’orientamento dominante ribadendo l’importanza del diritto al contraddittorio e alla partecipazione nel procedimento amministrativo.
Il caso di specie
- Due società, una cancellata dal registro imprese, l’altra fallita, presentano ricorso avverso un’ordinanza di demolizione.
- Il provvedimento impugnato si fonda su una complessa vicenda penale riguardante un complesso edilizio turistico.
- Non viene contestata l’assenza di titolo edilizio, ma difformità costruttive e violazioni paesaggistiche.
- Parte delle violazioni penali è stata ritenuta insussistente o prescritta.
Un passo indietro L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso; solo in tale ultimo caso l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento determina l’illegittimità del provvedimento finale (C.G.A.R.S., sez. giur., 8 aprile 2024, n. 261).
Per approfondire Per un’analisi delle interferenze tra il procedimento penale in corso — segnatamente nella fase del sequestro preventivo — e l’efficacia dell’ordinanza di demolizione adottata in sede amministrativa, si rinvia all’approfondimento dedicato.







