L’interesse in materia di accesso ambientale.

È legittimo il diniego opposto ad un’istanza di accesso ad informazioni ambientali ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 179). 

Perché è importante l’ampiezza della legittimazione attiva e dell’oggetto dell’accesso si scontra con la natura comunque necessariamente ambientale delle informazioni da richiedere.

Il caso di specie La società presenta un’articolata istanza di accesso a una vasta mole di documenti facendo riferimento all’accesso documentale (L. n. 241/1990), civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013) e ambientale (D.Lgs. n. 195/2005).

Per approfondire La sentenza svolge considerazioni interessanti anche in merito all’accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013).

Il Consiglio di Stato afferma infatti che l’istanza d’accesso civico generalizzato di parte appellante è da qualificare come massiva e quindi un abuso del diritto, “posto che il contenuto dell’istanza di accesso formulata, la quale associa alla quantità dei documenti richiesti la totale assenza, al di là della loro partizione in macro-categoria, d’ogni specificità anche sotto il profilo della delimitazione temporale, si traduce, in ultima analisi, in un controllo generalizzato della intera vita sociale” della parte appellata.