
Rientrano nell’edilizia libera il gazebo, costituito da struttura lignea leggera, coperta superiormente e aperta ai lati, non aderente ad altri immobili e priva di stabile infissione, nonché il telo ombreggiante su struttura in legno, leggero, facilmente amovibile, privo di ancoraggi fissi e inidoneo a creare nuovi volumi, destinato a rimessa di attrezzature da spiaggia, rispettivamente ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies) e b-ter), DPR 380/2001 (Tar Lazio, Latina, sez. II, 11 febbraio 2026, n. 116)
La controversia Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, impugna l’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di:
- un gazebo, ubicato sul terrazzo dello stabilimento balneare e costituito da un telo impermeabile sorretto da una struttura in legno, aperto su tutti i lati, a servizio dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti;
- un telo ombreggiante, disposto sull’arenile tra le cabine dello stabilimento balneare e il muro di contenimento del lungomare cittadino, sorretto da una struttura in legno, adibito a rimessa di attrezzature da spiaggia.
Nel merito Il Collegio accoglie il ricorso, in quanto entrambi i manufatti di cui è stata ordinata la demolizione ricadono nell’ambito degli interventi soggetti al regime di edilizia libera, come tali realizzabili senza alcun titolo edilizio.
I gazebo rientrano tra le opere di cui all’art. 6 comma 1, lettera e-quinquies) DPR 380/2001, ossia ““aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”:
- quando, come nel caso di specie, hanno una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale.
I teli ombreggianti rientrano tra le opere di cui all’art. cit. lett. b-ter), ossia le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”:
- in tale ambito la giurisprudenza ricomprende anche il telo ombreggiante allorquando risulta leggero, facilmente amovibile, privo di ancoraggi fissi al suolo e non crea nuovi volumi o spazi chiusi.
Secondo il Collegio, che le opere ricadano in regime di edilizia libera trova inoltre conferma nel DM 2 marzo 2018 (c.d. glossario dell’edilizia):
- la voce n. 44 comprende gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento dei gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- la voce n. 50 comprende gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento relativi alla tenda, alla tenda a pergola, alla pergotenda nonché alla copertura leggera di arredo.







