
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.d) del D.P.R. n. 380/2001 è qualificabile come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione) anche l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio su diverso sedime, anche ubicato in un lotto differente da quello originario (C.G.A.R.S., sez. giur., 1 giugno 2025, n. 422).
Perché è importante Si assiste ad un ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia
Il caso di specie gli appellanti, proprietari di due aree, chiedono un permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001 per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione di un fabbricato esistente su un terreno e ricostruzione su un diverso lotto.
Il Comune rigetta la richiesta e il Tar conferma la legittimità di tale rifiuto.
Nel dettaglio Il CGARS accoglie l’appello affermando che:
- l’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.L. n. 76/2020, consente la ristrutturazione edilizia anche con variazione di sedime, prospetti, sagoma, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
- è stata dunque superato l’originario concetto di “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione;
- la possibilità di variare il sedime va interpretata nel senso che l’attività edificatoria è consentita anche mediante l’utilizzo di un’area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto;
- la scelta di ricostruire altrove presuppone pur sempre la necessità di demolire da un’altra parte e, pertanto, postula un bilanciamento tra l’edificio da realizzare e quello da eliminare;
- l’intervento in questione non configura nuova costruzione, bensì ristrutturazione, poiché presuppone una demolizione;
- nel caso specifico, sussistono i presupposti per la cessione di cubatura ai sensi del locale Regolamento.







