Cittadinanza per matrimonio: riparto di giurisdizione. 

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di ricorso avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di concessione di cittadinanza per matrimonio per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica (art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 91/1992); in tutti gli altri casi la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cons. St., sez. I, 28 aprile 2025,n. 405).

Il caso di specie il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.

  • In particolare, il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza in conseguenza del mancato deposito della documentazione richiesta.

Per approfondire Rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto.