
È possibile esperire azione avverso il silenzio a fronte dell’inerzia di una amministrazione nella approvazione di un atto amministrativo di natura generale o di un atto di natura normativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 30.04.2025, n. 3652).
Perché è importante si ampliano le possibilità di tutela giurisdizionale.
Il caso di specie riguarda la mancata approvazione, da parte della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15 comma 1 e 2, L. n. 157/1992, della normativa disciplinante il contributo dovuto per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico – venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.
Per approfondire L’art. 13 L. n. 241/1990 sottrae gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, mentre si applicano le restanti norme della L. 241/1990.
Il rito del silenzio è ammissibile quando sussistono interessi legittimi differenziati e qualificati.
Ciò accade nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an.
Il rito del silenzio non può tuttavia essere utilizzato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di:
- atti di natura legislativa;
- provvedimenti ampiamente discrezionali nell’an (autotutela, pianificazione urbanistica).
In primo grado il TAR dichiara inammissibile:
- sia la domanda principale, in quanto finalizzata a sollecitare l’adozione di atti di natura normativa,
- sia la domanda subordinata, in quanto ritiene che la situazione giuridica soggettiva del ricorrente sia di diritto soggettivo (e quindi tutelabile con azione di accertamento davanti al giudice ordinario).
Con l’atto di appello l’appellante rinuncia alla domanda principale.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello giacché:
- viene in considerazione una attività amministrativa di carattere doveroso, e quindi l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento;
- non viene in considerazione, invece, attività discrezionale nell’an o di tipo politico;
- il termine di conclusione del procedimento è scaduto, ed il ricorso è stato proposto nel termine di decadenza annuale fissato dall’art. 31, comma 2, c.p.a.;
- l’appellante è titolare di un interesse legittimo qualificato alla conclusione del procedimento;
- il petitum sostanziale dedotto in giudizio non è un diritto soggettivo perfetto;
- il ricorso è stato notificato a tutti i soggetti contraddittori necessari.