Associazioni sportive e autorizzazione paesaggistica: attenzione alla destinazione d’uso dell’immobile.

In caso di associazioni sportive, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, rileva la destinazione d’uso dell’immobile risultante dal titolo edilizio, e non l’attività svolta in forza della norma speciale di favore di cui all’art. 7-bis D.Lgs. n. 36/2021 (Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 7.08.2025, n. 15361).

Un passo indietro Lo svolgimento delle attività statutarie nelle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche è ammesso a prescindere da quale sia la destinazione urbanistica del locale medesimo (tale principio non si applica a eventuali attività statutarie di tipo produttivo). 

Dispone infatti l’art. 7- bis D. Lgs. n. 36/2021:

“Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”

La disposizione citata consente quindi che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, adibiti all’attività sociale, siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano – in deroga alle disposizioni di piano urbanistico sulla zonizzazione del territorio comunale – e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio ad esso impressa dal titolo abilitativo.

La disposizione citata è omologa a quella vigente per gli enti del Terzo settore (art. 71 D. Lgs. n. 117/2017).

Il caso di specie Un’associazione sportiva dilettantistica ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 11 D.P.R. n. 31/2017, opposto dal Comune  per l’installazione di una tensostruttura temporanea.

L’immobile ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del PTPR Lazio.

L’amministrazione ha ritenuto l’opera non compatibile con la disciplina paesaggistica.

La decisione Il ricorso è respinto. 

Il Collegio chiarisce che ai fini dell’applicazione della disciplina paesaggistica assume rilievo la destinazione d’uso impressa all’immobile dal titolo edilizio:

  • l’art. 7-bis D. Lgs. n. 36/2021 non è una disposizione urbanistica in senso stretto, non avendo a oggetto il governo o la regolazione del territorio in sé, in quanto si limita, piuttosto, a prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie di soggetti, senza disciplinare l’uso del territorio in quanto tale e a consentire, dunque, lo svolgimento di determinate attività, a prescindere dalla destinazione d’uso urbanistica ed edilizia; 
  • nel caso di specie, l’immobile è destinato ad uso artigianale, come risultante dal titolo edilizio (Permesso di Costruire in sanatoria).  

Ne deriva che ai fini dell’applicazione della disciplina paesaggistica (PTPR Lazio), l’immobile ove l’associazione esercita la propria attività non può essere inteso come un impianto sportivo, valendo per converso la destinazione impressa dal titolo edilizio.