Indebito oggettivo e Convenzioni urbanistiche. 

Quando il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo. Ciò vale sia nelle ipotesi in cui la convenzione sia ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato, sia in quella in cui l’intervento sia divenuto non più attuabile, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio (Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 26.01.2026, n. 80).

La controversia Un Comune rilascia un permesso di costruire ad una Società.

Il Comune e la Società stipulano anche una “Convenzione accessoria” al predetto permesso di costruire:

  • tra le obbligazioni che la Società assume, figura quella consistente nel versamento di una considerevole somma in considerazione dell’impatto ambientale e viabilistico dell’intervento edilizio. 

Tuttavia l’intervento edilizio non viene realizzato e, nonostante due proroghe, il permesso di costruire decade.

La Società ricorre al TAR per sentire dichiarare l’obbligo del Comune di restituire la somma, in quanto il pagamento sarebbe divenuto indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.  

La decisione Il TAR respinge il ricorso. 

La ratio iuris dell’indebito oggettivo è quella della restituzione di quanto è stato indebitamente percepito perché oggettivamente non dovuto.

L’istituto trova applicazione quando: 

  • venga accertata la mancanza del titolo dell’obbligazione, il che tipicamente accade quando il titolo non è mai venuto ad esistenza nel mondo giuridico; 
  • il titolo è affetto da nullità; 
  • l’efficacia del titolo è venuta retroattivamente meno (ad es. per causa di annullamento, di risoluzione o di rescissione), trascinando via con sé la causa giustificativa del trasferimento.

Il Collegio chiarisce che:

  • quando invece il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo. 

Un passo indietro L’art. 16, co.1, D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

L’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione) non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo.

Per approfondire La giurisprudenza ha chiarito che gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell’accordo.

Le amministrazioni, con la sottoscrizione della convenzione urbanistica, assumono anch’esse degli obblighi (i.e. consentire la trasformazione del territorio), a fronte degli importi che il privato si obbliga a corrispondere.

In sintesi Nel caso di convenzioni urbanistiche, il contributo di costruzione non trova titolo nella trasformazione del territorio ma nella stipula di una convenzione urbanistica.