Permesso di costruire e silenzio assenso. Decorrenza del termine per dare inizio ai lavori. 

Nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del d.p.r. 30/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo l’amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti (Tar Toscana, Firenze, sez. III, 26.11.2025, n. 1896). 

Il caso di specie Parte ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio dell’attestazione relativa alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire.

La decisione Il Collegio ricorda che: 

  • la presenza di un vincolo paesaggistico non osta alla formazione del titolo tacito allorchè l’istante abbia separatamente acquisito l’autorizzazione paesaggistica trasmettendola al comune e siano decorsi i termini di legge a decorrere da tale comunicazione;
  • la formazione del silenzio assenso non può essere esclusa per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento:

Il Tar Toscana respinge anche l’eccezione del Comune secondo cui il provvedimento tacito sarebbe decaduto non avendo parte ricorrente dato inizio ai lavori entro un anno dalla sua formazione.

Il Collegio non accoglie l’eccezione perché:

  • la decadenza del permesso edilizio per mancato inizio e fine dei lavori entro i termini di legge opera solo se formalmente dichiarata;
  • nel caso in cui il procedimento volto al rilascio del permesso edilizio si concluda con il silenzio assenso, il termine per dare inizio ai lavori decorre solo qualora vi sia un elemento che garantisca la certezza in ordine al prodursi dell’effetto legittimante che può essere dato dalla attestazione di cui al comma 8 secondo periodo dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 o da una sentenza passata in giudicato che abbia statuito sul punto, non potendo l’amministrazione decretare la decadenza del titolo edilizio tacito nell’incertezza sul verificarsi dei suoi presupposti.

Per approfondire  La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recepisce il suddetto indirizzo pretorio circa la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso in caso di immobili soggetti a vincolo. 

La L. n. 182/2025 entrerà in vigore il 18 dicembre 2025.

L’art. 40 della L. n. 182/2025 prevede che:

“ 1. All’articolo 20, comma 8, del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al primo periodo, le parole: «, fatti  salvi  i  casi  in  cui sussistano vincoli relativi  all’assetto  idrogeologico,  ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse; 

    b) dopo il  primo  periodo  e’  inserito  il  seguente:  «Qualora l’immobile  oggetto  della  domanda  di  permesso  di  costruire  sia soggetto   a   vincoli   di   assetto   idrogeologico,    ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  salva  la formazione  del  silenzio  assenso  sulla  domanda  di  permesso   di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso  di  validità  i  relativi  provvedimenti formali di autorizzazione,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa  vigente  e  rilasciati dall’autorità  preposta  alla  cura  dei  predetti  interessi  sugli elaborati  progettuali  oggetto  della   domanda   di   permesso   di costruire”.