
Il Comune, che deve provvedere (solo) in via definiva sull’istanza di condono è onerato, prima di definire il procedimento, ad acquisire il parere della competente Soprintendenza (Tar Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2025, n. 195).
La circostanza che l’opera oggetto di istanza di condono ex Legge n. 326/2003 insista su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico non comporta di per sé un impedimento automatico al conseguimento del condono edilizio del 2003 a prescindere dal tipo di vincolo (assoluto o relativo).
Il caso di specie Il Comune invece di sottoporre la domanda alla competente Soprintendenza, al fine di acquisirne il prescritto parere paesaggistico, ha definito l’istanza di condono con una pronuncia di inammissibilità, senza avviare dunque il predetto subprocedimento.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale
La decisione Il ricorso è accolto.
Viene confermato l’orientamento inaugurato con da Cons. St. sez. VII 27 luglio 2023, n. 7381, secondo cui:
“L’affermazione dell’inesistenza di qualsivoglia automatismo tra la vigenza di un vincolo paesaggistico relativo e la non sanabilità delle opere abusive realizzate sull’area interessata dal pertinente regime di tutela comporta l’obbligo dell’amministrazione comunale destinataria dell’istanza di condono di acquisire, prima di definire il procedimento, il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo circa la compatibilità con quest’ultimo dell’intervento edilizio considerato”.







