
Si può contestare l’affidamento diretto di una concessione demaniale marittima avvenuta senza una procedura di evidenza pubblica.
Il caso di specie La Società ricorrente – titolare di un’attività di ristorazione – ha impugnato una serie di delibere dell’Amministrazione che prorogano le concessioni demaniali in essere e rinviano l’indizione delle gare previste dopo la scadenza del 31 dicembre 2023.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse al ricorso.
La decisione Il Tar Campania, Napoli, sez. VII, 19 giugno 2025 n. 4623 respinge l’eccezione e riconosce la piena legittimazione e interesse a ricorrere della Società.
Il Collegio afferma che:
- l’oggetto sociale e l’attività in concreto svolta dalla ricorrente non sono decisivi ai fini dell’indagine sulla sussistenza delle condizioni dell’azione;
- la Società ricorrente è titolare di una di posizione legittimante qualificata e differenziata consistente nell’interesse a partecipare alla selezione per la concessione demaniale limitatamente all’area pertinenziale antistante i locali dove la società esercita la propria attività di ristorazione;
- la Società ricorrente ha manifestato di avere un serio e concreto interesse a partecipare alla gara per la selezione dei nuovi concessionari avendone richiesto l’indizione all’Amministrazione.
Per approfondire Nel merito il Tar Napoli ribadisce che le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE.
Nel caso in esame la prosecuzione del rapporto concessorio è stata prevista, da ultimo, in attuazione della nuova disciplina di cui al d.l. 131/2024, conv. nella l. n. 166/2024.
La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.02.2025, n. 183).







