Il cumulo alla rinfusa alla luce del Decreto Correttivo Appalti. 

Qualora un consorzio in sede di gara abbia designato una consorziata come esecutrice dei lavori, a nulla rileva che il consorzio medesimo possa eseguire in proprio, risultando indispensabile, a norma di legge, anche la qualificazione della consorziata designata (Tar Lazio, Roma, sez. II, 27 agosto 2025, n. 15839).

Perché è importante La sentenza costituisce una prima rigorosa applicazione dell’art. 67 D. Lgs. n. 36/2023 come novellato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Decreto Correttivo Appalti). 

Un passo indietro Il Decreto Correttivo Appalti ha innovato profondamente la disciplina del cumulo alla rinfusa. 

Per i consorzi stabili, il nuovo art. 67, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 prevede che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

  1. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
  2. per gli appalti di lavori
    • che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
    • che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero, se non hanno i requisiti, mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice.

Il caso di specie Un consorzio, classificatosi secondo all’esito di una procedura di gara per un appalto di lavori, impugna la graduatoria e relativa successiva convalida, assumendone l’illegittimità, in quanto:

  • il consorzio primo classificato sarebbe in tesi sfornito dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara non avendo la consorziata esecutrice designata in sede di gara le qualificazioni imposte dalla lex specialis e in particolare la S.O.A.

Nel merito Il ricorso del consorzio secondo classificato viene accolto:

  •  la procedura di gara è stata indetta con bando pubblicato dopo l’entrata in vigore del Decreto Correttivo Appalti e quindi al caso in esame si applica il novellato art. 67;
  • nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 67 comma 1 lett. c), ossia “per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.
  • la Stazione Appaltante ha errato nel non escludere il consorzio primo classificato, poichè alla luce del Decreto Correttivo Appalti qualora il consorzio partecipi alla procedura di gara tramite le consorziate designate (come nella fattispecie in esame) queste ultime devono necessariamente possedere le qualificazioni richieste dalla lex specialis (oppure ricorrere all’avvalimento).

Per approfondire Il Collegio osserva come il novellato art. 67 comma 1 lett. c) «segni una presa di posizione da parte del legislatore di segno radicalmente opposto rispetto alla soluzione ermeneutica in precedenza accolta dalla giurisprudenza amministrativa di secondo grado con riferimento al testo dell’art. 67 anteriore all’entrata in vigore del correttivo» .

Il Decreto Correttivo Appalti supera la giurisprudenza precedente (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 gennaio 2024, n. 71, C.G.A.R.S. 11 dicembre 2024, n. 940) che aveva affermato per i consorzi stabili il principio del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione (se il consorzio è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara, a nulla rileva l’assenza della qualificazione in capo alla consorziata esecutrice dei lavori).