
L’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile si considera formata tramite silenzio-assenso dopo il decorso del termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda stabilito dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 (Cons. St. sez. VI, 18.07.2025, n. 6331).
Perché è importante Nell’ottica della semplificazione amministrativa il silenzio assenso consente di prevenire gli effetti negativi sul mercato derivanti dall’incertezza giuridica.
Il caso di specie Il 5 maggio 2023 una società presenta al Comune un’istanza di autorizzazione ai sensi degli articoli 44 e 49 D. Lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile.
Il 28 luglio 2023 il Comune ordina di sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione.
L’Ufficio Tecnico – Urbanistica – Edilizia Privata del Comune, in data 7 agosto 2023, esprime parere negativo alla realizzazione dell’impianto in questione e ordina il ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo quanto realizzato, con divieto assoluto di messa in esercizio dell’impianto.
Lo stesso Ufficio comunale, con atto del 7 ottobre 2023, espone alla Società le ragioni per le quali non può dirsi formato il silenzio assenso.
Il 12 dicembre 2023 il Comune ordina infine di rimuovere entro il termine di novanta giorni quanto realizzato.
La Società impugna i predetti atti e il giudice di primo grado accoglie il ricorso, in quanto, essendo decorso il termine per la formazione del provvedimento autorizzatorio per silenzio assenso, il Comune avrebbe potuto provvedere unicamente nell’esercizio dei poteri autotutela.
Nel merito L’appello del Comune è rigettato.
Il Collegio ricorda che in merito alla formazione tacita dei provvedimenti amministrativi in giurisprudenza si confrontano due tesi:
- per una prima tesi la formazione tacita del provvedimento presuppone non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie;
- per una seconda tesi, invece, la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge.
Tra le due tesi, che considerano, l’una, il contrasto con il modello legale di riferimento preclusivo della formazione del silenzio assenso e, quindi, causa di inesistenza del provvedimento amministrativo tacito, ovvero, l’altra, non preclusivo alla formazione del silenzio assenso e, quindi, causa di illegittimità di un provvedimento amministrativo tacito esistente ed efficace, il Collegio adotta questa seconda tesi.
Il Collegio ritiene che essendo decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda stabilito dal richiamato art. 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche, si è formato il silenzio assenso:
- il ricorrente ha rappresentato, senza essere efficacemente smentito, di aver prodotto la documentazione indicata dal codice delle comunicazioni elettroniche;
- il Comune ha avuto la possibilità di conoscere tutti i fatti e le circostanze necessarie all’assunzione di una corretta decisione sull’istanza di parte volta al conseguimento del titolo abilitativo all’installazione;
- in merito all’asserita mancanza di autorizzazione sismica, mentre la società ricorrente ha prodotto la documentazione ex artt. 65 e 93 d.P.R. n. 380/2001, tuttavia il Comune solo in data 5 ottobre 2023 (oltre il termine perentorio di sessanta giorni) ha rappresentato che l’intervento era stato realizzato senza l’autorizzazione ex art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001(che in ogni caso condiziona l’inizio dei lavori, non la formazione del silenzio assenso).
Per approfondire L’installazione di una stazione radio base può incontrare diversi limiti e vincoli.
Tuttavia, sussistono dei limiti entro cui i Comuni possono limitare la localizzazione degli impianti di telefonia e anche in presenza di un vincolo paesaggistico, l’autorità preposta alla tutela del vincolo non può opporre un diniego motivato in maniera apodittica o generica.







