
Il reato di guida in stato di ebbrezza è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e, pertanto, giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 13 giugno 2025, n. 11617).
Perché è importante La mancanza dei requisiti richiesti preclude l’ottenimento della cittadinanza italiana, sebbene l’interessato possa comunque ripresentare l’istanza in futuro e, in ogni caso, continuare a risiedere in Italia.
Il caso di specie Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), L. n. 91/1992.
Il Ministero dell’Interno adduce come motivi ostativi alla concessione della cittadinanza i seguenti motivi:
- la sussistenza a carico dell’istante di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e 445 c.p.p. per guida in stato di ebbrezza;
- l’insufficienza dei parametri reddituali, inferiori a quelli previsti dalla norma di riferimento.
Nel merito Il ricorso viene rigettato.
Durante l’istruttoria è emersa a carico dell’interessato (non dichiarata in sede di presentazione della domanda di cittadinanza) una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e 445 c.p.p.) per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- La condotta oggetto della sentenza rientra nel c.d. periodo di osservazione, corrispondente al decennio antecedente la domanda di concessione della cittadinanza.
- Secondo il Tar Roma, pur essendo intervenuta l’estinzione e riabilitazione della suddetta condanna, tale sopravvenienza conferma l’esistenza di un fatto storico, accertato e sanzionato dal giudice penale.
- Pertanto, alla luce del fenomeno di “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, sul piano amministrativo la condotta posta in essere dall’interessato può essere presa in considerazione durante il procedimento di rilascio della cittadinanza.
Inoltre, a carico di un familiare convivente del ricorrente è emerso una segnalazione per violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 309/90.
- L’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare ha effetti anche per gli altri membri del nucleo.
- In questi casi, non si può escludere che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano.
I redditi percepiti dal richiedente risultano inferiori ai parametri di riferimento adottati ed in vigore.
- Sul punto il Tar Roma ribadisce che l’insufficienza del reddito dichiarato costituisce causa idonea ex se a giustificare il diniego della cittadinanza.
- Sul requisito della continuità reddituale si rinvia all’approfondimento dedicato.
Nemmeno lo stabile inserimento socio-economico del ricorrente consente di superare gli altri motivi ostativi all’ottenimento della cittadinanza riscontrati.
- Difatti il Tar Roma ricorda che lo stabile inserimento socio-economico è un prerequisito, rientrando tra le condizioni minime che devono essere necessariamente soddisfatte per poter presentare la domanda di cittadinanza.
Un passo indietro I cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) oppure per naturalizzazione (art. 9 L. n. 91/1992).
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di acquisto della cittadinanza italiana riposa sulla distinzione tra le ipotesi in cui l’istante è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza e quelle in cui ha un interesse legittimo.
La giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., ord., 21.10.2021, n. 29297) ha riconosciuto:
- la giurisdizione del giudice ordinario per l’acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti della L. n. 91/1992, artt. da 1 a 5, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona
- la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dall’art. 9 L. 91/1992 e nel caso previsto dall’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 91/1992, ossia della causa preclusiva all’acquisto della cittadinanza per matrimonio dovuta a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Per informazioni di carattere pratico sull’ottenimento della cittadinanza italiana si consiglia di consultare la pagina del Ministero dell’Interno.






