La violazione del Diritto dell’Unione Europea da parte del provvedimento amministrativo.

Nell’ipotesi di violazione del Diritto dell’Unione Europea, sia nel caso di illegittimità “mediata” – che ricorre quando un provvedimento amministrativo è adottato sulla base di una norma nazionale a sua volta in contrasto con il Diritto Eurounitario – sia nel caso di illegittimità “immediata”  – che ricorre quando il provvedimento è in diretto contrasto con una norma eurounitaria – il regime applicabile è quello dell’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990 (Tar Lazio, Roma, sez. V ter, 26 giugno 2025, n. 12743). 

Perché è importante 

  • Sul piano processuale, il provvedimento amministrativo deve essere impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni.
  • Sul piano sostanziale, sull’Amministrazione grava l’obbligo di dar corso all’applicazione del provvedimento, salvo l’esercizio del potere di autotutela. 

La controversia in breve Il ricorrente, tra le altre cose, chiede l’annullamento di tutti gli atti adottati dal Comune di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, in violazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. 

Il Tar Roma dichiara irricevibile per tardività la domanda di annullamento avverso i suddetti atti: 

  • secondo il Collegio non c’è stata una mera proroga automatica delle concessioni ma il Comune ha invece dato corso a una vera e propria procedura selettiva;
  • parte ricorrente lamenta l’incompatibilità rispetto alle norme eurounitarie del combinato disposto di cui agli artt. 18 reg. esec. cod nav. e 37 cod. nav., che costituiscono il presupposto normativo della procedura selettiva indetta dal Comune;
  • tuttavia, secondo il Collegio, il regime applicabile ai provvedimenti del Comune in ipotesi illegittimi è quello dell’annullabilità;
  • dalla natura del vizio (di annullabilità) deriva che i provvedimenti del Comune non possano più essere posti in discussione causa l’intervenuto decorso del termine decadenziale di impugnativa. 

Un passo indietro La regola generale dell’annullabilità (del provvedimento amministrativo incombatibile con il Diritto UE) incontra un’eccezione: 

  • si configura un’ipotesi di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/1990, nel caso in cui il provvedimento amministrativo è adottato sulla base di una norma interna attribuitiva del potere incompatibile con il diritto eurounitario e in quanto tale disapplicabile. 

Per approfondire Nel caso di specie il Collegio ha applicato la regola dell’annullabilità, sulla base della seguente motivazione: 

«non si contesta la legittimità (per contrasto con le norme unionali) delle norme del codice della navigazione che attribuiscono all’Amministrazione un potere (nella specie, quello di concedere in uso a terzi i beni del demanio marittimo “compatibilmente con le esigenze del pubblico uso”, art. 36, co. 1, cod. nav.).

Le disposizioni asseritamente discordanti con il diritto unionale sarebbero, piuttosto, quelle (come l’art. 18 reg. esec. cod. nav.) che disciplinano le modalità ovverosia il quomodo dell’esercizio del predetto potere di concessione».