
La pertinenza urbanistica è assoggettata al regime della SCIA (artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001).
Tuttavia, devono essere assentiti con permesso di costruire tutti gli interventi pertinenziali:
- aventi una volumetria superiore al 20% del fabbricato principale;
- inferiore al 20%, nel caso in cui il Comune ha emanato apposite norme in sede di strumento urbanistico, che assoggettano al rilascio del permesso di costruire anche gli interventi pertinenziali da realizzare in zone che, anche se non sottoposte a vincolo paesaggistico e/o ambientale, sono considerate dal Comune di pregio ambientale e paesaggistico e perciò degne di essere maggiormente tutelate.
Quanto sopra è il recente indirizzo del Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 10 marzo 2025, n. 5027.
Perché è importante Il Tar Roma chiarisce quale è il titolo edilizio necessario nel caso di pertinenza urbanistica.
Un passo indietro Il concetto di pertinenza urbanistica differisce dalla corrispondente nozione civilistica di pertinenza.







