Consiglio di Stato: V.I.A. postuma obbligatoria e chiarimenti sul P.A.U.R

La recente sentenza del Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2025, n. 1831 ha affermato importanti principi in materia di V.I.A. postuma:

  • tra la sospensione dei titoli abilitativi edilizi disposta dal Comune e l’atto con cui la Provincia ha disposto l’effettuazione postuma del PAUR non esiste alcun rapporto di presupposizione;
  • la V.I.A. postuma è un atto dovuto in tutte le ipotesi in cui non via sia stata una valutazione preventiva ovvero quest’ultima sia stata annullata in sede giurisdizionale;
  • non c’è nessun limite temporale all’intervento dell’autorità competente ai fini della V.I.A. postuma, né sussiste alcun legittimo affidamento;
  •  le eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di V.I.A. – quand’anche tuttora efficaci – rimangono comunque illegittime per violazione di legge; 
  •  la possibilità di sottoporre il progetto a P.A.U.R., anziché a V.I.A. postuma, è espressamente contemplata dall’art. 29 comma 3 D. Lgs. n. 152/2006.

Il caso di specie riguarda un campeggio in area naturale protetta, il cui progetto non è stato sottoposto a V.I.A. (obbligatoria). 

Perché è importante La sentenza interviene in maniera chiara e sistematica su alcuni nodi controversi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) postuma e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.).