
La mancata notifica al procuratore costituito, in violazione dell’art. 43 comma 2 c.p.a., rende il ricorso per motivi aggiunti inammissibile, salvo che la controparte si sia difesa nel merito, sanando il vizio per raggiungimento dello scopo; in assenza di tale difesa nel merito, non può presumersi l’inesistenza di un pregiudizio al contraddittorio (Tar Campania, Napoli, sez. II, 15 aprile 2025, n. 3117).
Perché è importante Il vizio di notifica comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Il caso di specie Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, dichiarando di non accettare il contraddittorio poiché la notifica del ricorso per motivi aggiunti non è avvenuta presso il difensore.







