La clausola territoriale come requisito di partecipazione: la deroga del codice dell’ambiente. 

Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica in materia di trattamento di rifiuti è legittima la clausola territoriale declinata come requisito di partecipazione, giacché trova applicazione l’art. 181, comma 5, codice dell’ambiente, che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 2680).

Perché è importante Generalmente nei bandi di gara le clausole territoriali possono valere solo quali criteri premiali e non come requisiti di partecipazione.

Il caso di specie Il bando consente la partecipazione alla gara solo agli operatori economici che hanno un impianto di trattamento di rifiuti entro 25 Km (lotto 1 e 2) e 35 Km (lotto 3), calcolati in linea d’aria, dalla sede legale della Stazione Appaltante. 

Un passo indietro L’ANAC con Delibera n. 130 del 2 aprile 2025 ha osservato che: 

Il d.lgs 36/2023 prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell’operatore economico con il luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell’offerta tecnica (art. 108) e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato”.

Per approfondire Con riferimento all’applicazione del principio di prossimità nell’ambito di procedure di evidenza pubblica l’ANAC si attesta su posizioni differenti dal Consiglio di Stato. Difatti con Delibera n. 1 del 10 gennaio 2024 ha precisato che:

non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale, di cui all’art. 181 d.lgs. 152/2006: le motivazioni sottese all’introduzione della clausola territoriale nella gara in esame sono, infatti, di natura esclusivamente economica e non costituiscono esplicazione di un interesse di natura ambientale ritenuto prevalente rispetto a quello concorrenziale… Ma anche ove fosse invocabile, nel rinnovato quadro normativo, il principio di prossimità ambientale dovrebbe ritenersi recessivo rispetto al fondante principio di accesso al mercato, con la conseguenza che il coordinamento tra i due principi dovrebbe risolversi in favore del secondo. Pertanto, anche in applicazione del principio di proporzionalità (richiamato dall’art. 3 d.lgs. 36/2023), la clausola territoriale non pare poter assumere rilievo come requisito di partecipazione, quanto piuttosto come requisito premiale (ex art. 108 co. 7 d.lgs. 36/2023)“.