
La sussistenza del requisito della continuità reddituale è valutata tenendo in considerazione sia il triennio antecedente all’istanza per la concessione della cittadinanza sia di quello successivo fino al giuramento (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 15 aprile 2025, n. 7404).
Perché è importante La mancanza del requisito reddituale preclude la concessione della cittadinanza italiana.
Il caso di specie L’istanza di naturalizzazione del ricorrente è rigettata dal Ministero a causa della mancanza del requisito reddituale relativamente sia agli anni antecedenti l’istanza che quelli successivi.
Un passo indietro Il requisito reddituale è richiesto solo per la concessione della cittadinanza italiana per residenza:
- Il requisito reddituale è quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ossia l’art. 3 del D.L. n. 382/1989, conv. nella L. n. 8/1990);
- Il richiedente la cittadinanza italiana deve dimostrare di aver prodotto e produrre redditi pari ad euro 8.263,31, incrementati fino a 11.362,05 in presenza del coniuge, più ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico.
Per valutare il requisito reddituale il Ministero:
- prende in considerazione tutti i redditi del nucleo familiare ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 5 gennaio 2007;
- tuttavia grava sul richiedente la cittadinanza l’onere di produrre tutti i documenti sulla propria situazione patrimoniale unitamente a quella dei componenti del nucleo familiare.
Per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la pagina del Ministero dell’Interno.






