I poteri del Commissario Straordinario dopo il decreto d’indizione dei comizi elettorali.

Il Commissario Straordinario che opera in sostituzione dell’Assemblea Capitolina soggiace all’art. 38 comma 5 D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il consiglio comunale, dopo il decreto d’indizione dei comizi elettorali, ha il potere di adottare i soli atti urgenti e improrogabili (Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 1° agosto 2023, n. 12985).

Perché è importante La disposizione si applica anche al Commissario Straordinario in quanto a quest’ultimo spettano gli stessi poteri dell’organo sostituito, ossia l’Assemblea Capitolina

Il caso di specie Il Commissario Straordinario ha adottato una variante urbanistica dopo lo svolgimento delle elezioni e prima della proclamazione degli eletti.

Per approfondire Limitazioni all’esercizio del potere, dalla data di indizione dei comizi elettorali fino alla proclamazione dei nuovi eletti, sono previste anche: